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IL NOSTRO
STATUTO
L’Associazione “Vita Nuova
onlus”nasce
a CAGLIARI il 9.12.1998
,
dopo la
raccolta di circa
quindicimila firme di
adesione alle sue
finalità. Le sue
origini e la sua attività
risalgono al 21 Aprile del
1998,data
in cui si costituisce il
“Comitato di sostegno
dell’attività di donazione
e di trapianto di organi
in Sardegna.”
costituito
da pazienti
trapiantati(dei vari
organi),in attesa di
trapianto e dai loro
familiari.
Iscritta dal 26 Marzo 2003
al
REGISTRO GENERALE DEL
VOLONTARIATO
F
I
N
A
L
I
T
A’
-
Promuovere lo studio e
gli interventi
operativi atti a
sostenere l’attività
di donazione e
trapianto d’organi nei
Centri Ospedalieri
della
S
ardegna;
-
Collaborare con
associazioni, enti e
organismi regionali
,
interregionali e
nazionali preposti per
la realizzazione
delle
proprie
finalità;
-
Fornire strumenti
operativi per
l’informazione dei
soci
,
dei pazienti e
familiari , del
personale medico ,
paramedico e
ausiliario e
dell’opinione pubblica
in generale , su tutto
ciò che riguarda le
problematiche dei
trapianti
d’organo;
-
Organizzare corsi di
formazione e
qualificazione di
figure professionali
,
istituzionali o del
volontariato impegnate
o da impegnare nel
settore
trapianti.
ORGANIZZAZIONE
SOCI:
quelli
ordinari(trapiantati,
parenti, sanitari medici e
paramedici ecc.) sono 250
di cui circa cinquanta
emigrati sardi residenti
in Piemonte.
Tra i
Soci Onorari
figurano
:
il
Dott.
VALENTINO
MARTELLI
(Direttore
dip.
Cuore Ospedale
Brotzu
–
CA)
,
il
Prof.
LICINIO
CONTU
(
Direttore Centro Regionale
Trapianti)
,
il
Prof.
ANTONIO
PINNA
(sardo e attualmente
Direttore Centro Trapianti
fegato e
multiorgano
Università di
Bologna).
Tra i
Soci Fondatori
e attuale membro del
Consiglio
Direttivo,
l’
On. EFISIO
SERRENTI
( già Presidente del
Consiglio Regionale della
Sardegna).
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Giampiero
Maccioni,
Giovanni
Boi(V.
Presidente)
Giuseppina
Lorenzoni(Segretaria)
Antonio
Porcedda(Tesoriere)
Giorgio Cocco
Ludovica
Maccioni
Pietro
Maccioni
Giampaolo
Piras
Giorgio
Putzolu
Salvatorico
Serra
Luca Gentile
Giampiero
Maccioni
,
61 anni, trapiantato di
cuore da oltre sette,
socio
fondatore
.
Repertorio n.
76381
Raccolta n.
12971
Atto
costitutivo
REPUBBLICA
ITALIANA
L'anno
millenovecentonovantotto,
il giorno nove del mese di
dicembre in Cagliari, Via
Iglesias, civico
45,
9 dicembre 1998
Dinanzi
a me dottor Carlo Mario De
Magistris,
notaio in Iglesias
iscritto nel ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti
di Cagliari,
Lanusei
ed Oristano, senza
l'assistenza dei testimoni
per avervi i comparenti,
d’accordo tra loro e con
il mio consenso,
espressamente
rinunciato
,
sono
presenti
i signori:
1.
Boi
Mario
Girolamo Giovanni, nato a
Busachi
il giorno 30 settembre
1934, residente a Cagliari
Via
Guicciardini
n. 2, pensionato,
cittadino italiano, codice
fiscale BOI MGV
34P30
B281J;
2.
Boi
Vincenzo,
nato a
Gadoni
il giorno 10 ottobre 1949,
residente a Cagliari Via
Cadello
n. 6, impiegato, cittadino
italiano, codice
fiscale
BOI
VCN 49R10 D842B;
3.
Cocco
Paola, nata a
Quartucciu,
già frazione di Cagliari
il giorno 21 marzo 1945,
residente a
Quartucciu
Via
Giofra
n. 7, casalinga,
cittadi
na italiana, codice
fiscale CCC PLA 45C61
B354A;
4.
Dolia
Giovanni
Marco, nato a Cagliari il
giorno 25 gennaio 1944,
residente a Cagliari, Via
Firenze n. 8, impiegato,
cittadino italiano,
codi
ce fiscale DLO GNN 44A25
B354P;
5.
Gerra
Antonio,
nato a
Calasetta
il giorno 29 luglio 1937,
residente a
Quartu
Sant’Elena
Via
Ichnusa
n. 25, pensionato,
cittadino italiano,
c
odice fiscale GRR NTN
37L29 B383O;
6.
Maccioni
Giampiero,
nato
a
Iglesias il giorno 4
luglio 1942, residente a
Iglesias Via
Lanusei
n. 41, pensionato,
cittadino italiano, codice
fiscale MCC GPR 42L04
E281O;
7.
Maccioni
Pietro
Paolo, nato a
Desulo
il giorno 11 novembre
1943, residente
a
Iglesias Via Cagliari n.
115, impiegato, cittadino
italiano, codice fiscale
MCC PRP 43S11
D287R;
8.
Piras
Raffaele,
nato a
Quartucciu,
già frazione di Cagliari,
il giorno 26 agosto 1942,
residente a
Quartucciu
Via
Giofra
n. 7, pensionato,
c
ittadino italiano, codice
fiscale PRS RFL 42M26
B354L;
9.
Pitzalis
Loriana,
nata a
Carbonia
il giorno 11 marzo 1957,
residente a
Carbonia
Via
Is
Maccionis
n. 13, insegnante,
cittadina italiana, codice
fiscale PTZ LRN 57C51
B745M
e
10.
Serrenti
Efisio,
nato a
Quartu
Sant’Elena
il giorno 24 aprile 1945,
residente a Cagliari Via
Pascal
n. 8, dirigente, cittadino
italiano,
cod
ice fiscale SRR FSE 45D24
H118N.
Detti
comparenti, della cui
identità personale sono
certo, convengono e
stipulano quanto
segue:
Articolo 1
È
costituita tra le parti
un’associazione senza
scopo di lucro denominata
VITA NUOVA -
Onlus
(Organizzazione non
lucrativa
di
utilità sociale) -
Associazione Sarda
Trapianti.
Articolo 2
1.
L’Associazione ha sede in
Iglesias Via
Lanusei
,41.
2.
L’Associazione è retta
dallo statuto che,
sottoscritto come per
legge, omessane la lettura
per dispensa espressa
avutane dai comparenti, si
allega al presente atto
sotto la lettera
“A”
Articolo 3
A
comporre il consiglio
direttivo per il primo
triennio sono nominati i
fondatori i quali
attribuiscono le seguenti
cariche:
- Presidente il signor
GIAMPIERO MACCIONI; Vice
Presidente il signor
VINCENZO BOI; Segretario
il signor ANTONIO GERRA;
Tesoriere la signora PAOLA
COCCO.
Articolo 4
Per
quanto qui non
contemplato, le parti
fanno riferimento al
codice civile ed alle
leggi speciali in
materia.
Le
parti richiedono che a
questo
atto siano applicate le
disposizioni
agevolative
di cui all’art. 8 della
legge 11 agosto 1991 n.
266, con conseguente
esenzione delle imposte di
registro e di
bollo.
Richiesto,
ho ricevuto
questo
atto che è firmato in fine
dai comparenti e da me
notaio, previa lettura da
me datane ai comparenti i
quali, su mia domanda,
dichiarano l’atto conforme
alla loro volontà.
Consta
l’atto di
.un
foglio dattiloscritto da
persona di mia fiducia
sotto la mia direzione
sulle prime tre facciate e
sette righe.
Giovanni
Marco
Dolia
Efisio
Serrenti
Loriana
Pitzalis
Mario
Girolamo Giovanni
Boi
Pietro
Paolo
Maccioni
Antonio
Gerra
Paola
Cocco
Raffaele
Piras
Vincenzo
Boi
Giampiero
Maccioni
Carlo
Mario De
Magistris
Allegato
“A” all’atto n.
12971
STATUT
O
dell’
Associazione
VITA NUOVA -
Onlus
Associazione Sarda
Trapianti
Art.
1
(Denominazione)
1.
È costituita
l’Associazione denominata
VITA NUOVA -
Onlus
(Organizzazione non
lucrativa
di
utilità sociale) -
Associazione Sarda
Trapianti.
Art.
2
(Sede)
1
L’Associazione ha sede in
Iglesias Via Ten
Cacciarru
,1.
2
Potranno essere istituite
Sezioni dell’Associazione
anche al di fuori del
territorio regionale
della
Sardegna, previa
autorizzazione del
Consiglio
Direttivo.
Art.
3
(Statuto)
1.
L’Associazione
VITA NUOVA -
Onlus
é disciplinata dal
presente statuto e dalle
vigenti norme di legge in
materia.
2.
L’Associazione ha
carattere volontario, è
apartitica,
aconfessionale, non si
propone scopi di lucro ed
ha struttura
democratica.
3.
L’Associazione potrà
partecipare quale socio ad
altre Associazioni aventi
scopi analoghi
nonché
partecipare ad Enti con
Scopi sociali ed
umanitari.
Art.
4
(Efficacia
dello
Statuto)
1.
Lo statuto vincola alla
sua osservanza i Soci
dell'Associazione e
costituisce la regola
fondamentale di
comportamento
dell’attività
dell’Associazione
stessa.
Art.
5
(Modificazione
dello
statuto)
1.
Le modifiche dello statuto
sono deliberate
dall’Assemblea con
maggioranza assoluta dei
Soci iscritti
all’Associazione ed aventi
diritto al voto. Le
modifiche dello statuto
comportanti lo
scioglimento
dell’Associazione e le
devoluzioni
del suo patrimonio sono
deliberate con
maggioranza di tre quarti
degli Associati.
Art.
6
(Interpretazione
dello
Statuto)
1.
Lo statuto è interpretato
secondo le regole
della
interpretazione dei
contratti e secondo i
criteri
dell’Art.
12 delle
preleggi
al codice civile.
Art.
7
(Solidarietà)
1.
L’Associazione VITA NUOVA
-
Onlus
persegue esclusivamente
finalità di solidarietà
sociale.
Art.
8
(Finalità)
1.
L’Associazione si propone
di diffondere la cultura
dei trapianti d’organo e
fornire assistenza e
sostegno, in tutte le sue
forme, ai soggetti
donatori, a
coloro
che attendono i
trapianti, ai soggetti che
hanno subito un trapianto
d’organo e ai loro
congiunti.
A
tal fine, l’Associazione,
a titolo meramente
esemplificativo e non
esaustivo, potrà:
a.
promuovere
lo
studio e gli interventi
operativi atti a sostenere
l'attività di donazione e
di trapianto d’organi
negli Ospedali della
Regione Sardegna e di
quelli situati in altre
regioni italiane collegate
alla Sardegna da accordi
di collaborazione inerenti
la materia dei
trapianti;
b.
collaborare
con
enti ed organismi,
pubblici o privati, aventi
finalità analoghe o
direttamente e
indirettamente
complementari a quelle
dell’Associazione, per la
diffusione della cultura
dei trapianti e per
l’approntamento di tutti
gli interventi utili allo
sviluppo del fenomeno
della donazione e del
trapianto d’organi;
c.
elaborare
, sviluppare e gestire
progetti di assistenza e
sostegno, con la
collaborazione di persone
fisiche, enti ed organismi
pubblici e privati, per la
realizzazione di
qualsivoglia azione e/o
prestazione che possa
risultare di aiuto
concreto ai
trapiantandi
ed ai trapiantati, ovvero
ai loro congiunti, da
fornirsi presso gli
ospedali, presso altre
strutture pubbliche o
private, presso le sedi
dell’Associazione, o,
infine, presso le
abitazioni dei
pazienti.
Al
fine di perseguire i
predetti fini
istituzionali,
l’Associazione si curerà
inoltre di perorare in
tutte le sedi utili allo
scopo
la cultura del
trapianto d’organi,
intervenendo con propri
rappresentanti, fornendo
suggerimenti e formulando
proposte.
Per
il raggiungimento dei
propri fini
istituzionali
l’Associazione
potrà infine promuovere e
collaborare alla
organizzazione di corsi di
formazione, qualificazione
e riqualificazione, di
figure professionali
impegnate o da impegnare
nei settori direttamente o
indirettamente coinvolti
dal fenomeno dei trapianti
d’organi, ed attivarsi per
la diffusione delle
informazioni inerenti la
problematica del trapianto
d’organi. In virtù di
quanto sopra,
l’Associazione non ha
scopo di lucro e si
prefigge l’esclusivo
perseguimento di finalità
di solidarietà
sociale.
Art.
9
(Ambito
di
attuazione delle
finalità)
1.
L’Associazione VITA NUOVA
-
Onlus
opera principalmente nella
Regione Sardegna.
Essa
potrà operare anche in
altre regioni d’Italia, da
|sola o con
consociate
Art.
10
(Ammissione)
1.
Sono Soci
dell’Associazione tutte le
persone maggiorenni
(diciotto anni compiuti)
che condividono le
finalità dell’Associazione
stessa e sono mossi da
spirito di solidarietà in
particolare pazienti
trapiantati ed
in
attesa di trapianto e dei
loro familiari.
2.
Possono essere Soci anche
le Associazioni e
Organizzazioni che
abbiano
attività e scopi non in
contrasto con quelli
dell’Associazione compresi
medici, singoli
professionisti pubblici e
privati.
3.
Possono, inoltre, essere
Soci enti pubblici e
privati aventi finalità e
scopi sociali ed
umanitari.
4.
L’adesione
all’Associazione è
deliberata,
su
domanda scritta del
richiedente, dal Comitato
Direttivo.
5.
Le iscrizioni decorrono
dal primo Gennaio
dell’anno in cui la
domanda è accolta.
Art.
11
(Diritti)
1.
I Soci hanno il diritto di
eleggere i
componenti
il Consiglio Direttivo ed
il Collegio dei Revisori
dei Conti.
2.
Il Socio assente può farsi
rappresentare con delega
scritta da un altro Socio;
ogni Socio partecipante
all’Assemblea non può
essere
in possesso di più
di tre deleghe.
3.
I Soci hanno i diritti
di
informazione e di
controllo stabiliti dalle
leggi e dallo
statuto.
4.
I Soci dell’Associazione
hanno il diritto di essere
rimborsati delle spese
effettivamente sostenute
per l'attività prestata,
nei limiti stabiliti
dall’Associazione
stessa.
Art.
12
(Doveri)
1.
Il comportamento verso gli
altri Soci e all’esterno
della
Associazione, è animato da
spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza e
buona fede.
2.
I Soci sono inoltre
tenuti:
a.
all’
osservanza dello statuto,
degli eventuali
regolamenti interni e
delle deliberazioni prese
dagli organi
sociali;
b.
al
pagamento
della tessera sociale di
ammissione;
c.
al
pagamento
della quota annuale di
partecipazione;
d.
al
versamento
di eventuali quote
straordinarie per
integrazioni della cassa
sociale decise dagli
organi sociali.
.
Art.
13
(Esclusione)
1.
Si perde la qualifica di
Socio a seguito di:
a.
dimissioni
, da comunicare per
iscritto al Consiglio
direttivo
dell’Associazione almeno
tre mesi prima dello
scadere dell'anno;
b.
decadenza
, per perdita di qualcuno
dei requisiti in base ai
quali è avvenuta
l’ammissione;
c.
esclusione
, ad opera del Consiglio
Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità,
per aver contravvenuto
alle norme ed obblighi del
presente statuto o per
altri motivi che
comportino
indegnità;
d.
ritardato
pagamento
della quota sociale per
oltre un anno.
2.
La decadenza di un Socio
deve essere deliberata
dal
Consiglio direttivo, dopo
ave ascoltato le
giustificazioni della
persona;
3.
I Soci decaduti per
morosità potranno,
dietro
domanda e passati almeno
sei mesi dalla decadenza,
essere riammessi pagando
una nuova tassa di
iscrizione. La
riammissione
viene
decisa dal Consiglio
Direttivo.
4.
L’esclusione di un Socio
deve essere deliberata dal
Consiglio Direttivo con
maggioranza di due
terzi.
5.
È
comunque
esclusa la partecipazione
temporanea alla vita
associativa. La quota e il
contributo dell’Associato
non sono trasmissibili in
alcun modo.
Art.
14
(Soci)
1.
Fanno parte
dell'Associazione: i Soci
Fondatori, Ordinari,
Onorari e
Sostenitori;
2.
Soci Fondatori: sono i
Fondatori
dell'Associazione elencati
nell'atto
costitutivo;
3.
Soci Ordinari sono le
persone fisiche e
giuridiche interessate
allo scopo
dell’Associazione che
abbiano
inoltrato domanda
accolta dal Consiglio
Direttivo a maggioranza
dei presenti;
4.
Soci Onorati sono quelli
che per la loro
personalità, per aver
acquisito meriti nel campo
di
interesse
dell’Associazione o per la
frequenza all’Associazione
o per aver contribuito
finanziariamente o svolto
attività a favore della
Associazione stessa
sostenendone l’attività e
la sua valorizzazione,
ottengano tale qualifica
per designazione unanime
del Consiglio
Direttivo;
5.
Soci Sostenitori sono le
persone fisiche e
giuridiche che,
su
loro domanda e per
decisione del Consiglio
Direttivo, vengono
autorizzate a partecipare
all’attività
dell'Associazione;
6.
I Soci,
maggiori
di età, hanno diritto di
voto nelle assemblee per
l’approvazione e le
modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti
per la nomina degli organi
direttivi
dell’Associazione;
7.
Per poter esercitare il
diritto di voto il Socio
deve essere iscritto
all’Associazione da almeno
sei mesi ed essere in
regola con il pagamento
delle quote
sociali.
Art.
15
(Indicazione
degli
Organi)
Sono
Organi
dell’Associazione:
1.
L’Assemblea;
2.
il
Consiglio
Direttivo;
3.
il
Presidente;
4.
il
Collegio
dei Revisori dei
Conti.
Tutte
le cariche associative
hanno carattere elettivo e
gratuito.
Art.
16
(Composizione
dell’Assemblea)
1.
L’Assemblea è composta dai
Soci Fondatori e Ordinari,
tutti con diritto di
voto.
2.
L’Assemblea è presieduta
dal Presidente
dell’Associazione.
Art.
17
(Convocazione
dell'Assemblea)
1.
L’Assemblea si riunisce
almeno una volta
all’anno,
nella sede sociale o nel
luogo indicato nell’avviso
di convocazione, oppure
quando il Presidente lo
ritenga opportuno o su
richiesta di due terzi dei
Consiglieri.
2.
Il Presidente convoca
l’Assemblea con avviso
scritto, affisso nella
sede dell’Associazione,
almeno dieci giorni prima
della data fissata per la
riunione; l’avviso dovrà
indicare la sede, la data
e l’ora della riunione e
l’ordine del giorno
previsto.
3.
L’Assemblea annuale
viene
convocata in seduta
ordinaria entro quattro
mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per
l’approvazione del
bilancio consuntivo e
preventivo.
Art.
18
(Validità
dell’Assemblea)
1.
L’Assemblea è validamente
costituita in prima
convocazione
quando interviene
la maggioranza dei
componenti.
2.
In seconda convocazione
essa è validamente
costituita qualunque sia
il numero degli
intervenuti.
3.
È ammesso l’intervento per
delega da conferirsi per
iscritto esclusivamente ad
altro Socio; è vietato il
cumulo delle deleghe in
numero superiore a
tre.
Art.
19
(Votazione)
1.
L’Assemblea delibera, sia
in prima
che
in seconda convocazione, a
maggioranza dei voti dei
presenti.
2.
In caso di parità prevale
il voto del
Presidente.
3.
Le deliberazioni prese in
conformità allo statuto
obbligano tutti i
Soci
anche se assenti,
dissidenti o astenuti dal
voto.
4.
I voti sono palesi
(normalmente per alzata di
mano); su decisione del
Presidente e per argomenti
di particolare importanza
la votazione può essere
effettuata
a scrutinio
segreto.
5.
Le votazioni
riguardanti
le persone e/o le
loro qualità saranno
sempre a scrutinio
segreto.
6.
In caso di votazioni a
scrutinio segreto il
Presidente dell’Assemblea
può scegliere due
scrutatori fra i
presenti.
Art.
20
(Verbalizzazione)
1.
Le discussioni e le
deliberazioni
dell’Assemblea sono
riassunte in un verbale
redatto dal Segretario o
da un
componente
dell'Assemblea e
sottoscritto dal
Presidente.
2.
Per le deliberazioni
comportanti modificazioni
dello
statuto
il Presidente può
richiedere l'intervento di
un Notaio per la
verbalizzazione.
L’intervento del Notaio è
obbligatorio per le
modificazioni dello
statuto che comportano lo
scioglimento
dell’Associazione.
3.
I1 verbale è tenuto, a
cura del Presidente, nella
sede
dell’Associazione.
4.
Ogni Socio
dell’Associazione ha
diritto di consultare il
verbale e di trarne
copia.
Art.
21
(Compiti
dell’Assemblea)
All’Assemblea
compete:
1.
Discutere
e deliberare sui bilanci
consuntivi e preventivi e
sulle relazioni del
Consiglio
Direttivo.
2.
L’elezione dei
componenti
il Consiglio
Direttivo.
3.
La nomina del Collegio dei
Revisori
dei
Conti.
4.
Fissare,
su
proposto del Consiglio
Direttivo, le quote di
ammissione ed i contributi
associativi nonché la
penale per i ritardati
versamenti.
5.
Deliberare sulle direttive
d’ordine generale
dell’Associazione e
sull’attività da
essa
svolta e da svolgere nei
vari settori di sua
competenza.
6.
Deliberare sullo
scioglimento
dell’Associazione.
7.
Deliberare sulle proposte
di modifica dello
statuto.
8.
Deliberare sul
trasferimento della sede
dell'Associazione.
9.
Deliberare
su ogni altro argomento
sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio
Direttivo.
Art.
22
(Consiglio
Direttivo)
1.
I1 Consiglio Direttivo
viene
eletto ogni tre anni dalla
Assemblea dei Soci ed è
composto da sette a
quindici
consiglieri.
2.
Tutti i
componenti
del Consiglio Direttivo
possono essere
rieletti.
3.
Il Consiglio Direttivo
propone all’Assemblea il
programma
dell’Associazione, propone
la quota annuale e
di
ammissione
all'Associazione e valuta
i requisiti per
l'ammissione dei Soci
Ordinari e Onorari nonché
i motivi per l’esclusione
degli stessi.
4.
I1 Consiglio nomina tra i
propri
componenti:
a.
il
Presidente,
b.
il
Vice
Presidente,
c.
il
Segretario,
d.
il
Tesoriere.
5.
I1 Consiglio Direttivo è
validamente
costituito
quando è presente
la maggioranza assoluta
dei componenti.
6.
In caso di dimissioni di
un Consigliere gli
subentra il primo dei non
eletti e così via sino ad
esaurimento della
graduatoria dei Soci
votati dall’Assemblea.
Solo esaurita la
graduatoria
il Presidente ha la
facoltà di assumere ad
interim l’incarico vacante
sino a nuove
elezioni.
7.
Il Consiglio Direttivo è
investito, senza alcuna
limitazione, dei più ampi
poteri per
l’Amministrazione
Ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, con
facoltà di compiere tutti
gli atti, anche di
disposizione ritenuti
opportuni per il
raggiungimento degli scopi
sociali,
nessuno
escluso ed eccettuato,
tranne soltanto quanto
riservato per statuto alla
competenza dell’Assemblea
e quanto in contrasto con
le finalità
dell’Associazione.
8.
Il Consiglio Direttivo può
delegare, entro i limiti
stabiliti dallo Statuto e
determinando i limiti
della delega, le proprie
attribuzioni ad uno o più
Consiglieri, o a comitati,
stabilendone la
composizione e le modalità
di funzionamento,
nonché
attribuire speciali
incarichi o poteri a
componenti il Consiglio
stesso.
9.
Può inoltre avvalersi, per
lo svolgimento
dell’attività, della
collaborazione di
commissioni di studio che
nomina scegliendo i
componenti
tra i docenti, studiosi,
operatori culturali,
professionisti ed esperti
di riconosciuta competenza
anche tra persone estranee
all’Associazione e tra le
quali designa il
Presidente.
10.
Sono altresì di competenza
del Consiglio Direttivo le
deliberazioni
concernenti:
a)
l’
ordine del giorno per la
convocazione
dell’Assemblea;
b)
i
regolamenti
che non siano di
competenza
dell’Assemblea;
c)
i
pagamenti
entro i limiti degli
stanziamenti di
bilancio;
d)
la
compilazione
dei Bilanci e conti
consuntivi da sottoporre
all’approvazione
dell’Assemblea.
11.
Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono
assunte a maggioranza dei
presenti.
12.
Al termine del mandato i
componenti
del Consiglio Direttivo
possono essere
riconfermati.
Art.
23
(Durata
del
Consiglio
Direttivo)
1.
Il Consiglio Direttivo
dura in carica per il
periodo di tre
anni.
2.
Il Consiglio Direttivo può
essere revocato
dall’Assemblea con la
maggioranza dei due
terzi.
Art.
24
(Funzioni
del
Presidente)
1.
Il Presidente rappresenta
l’Associazione, convoca e
presiede il Consiglio
Direttivo, proponendone
l’ordine del
giorno.
2.
Ha altresì la firma
sociale e compie tutti gli
atti giuridici che
impegnano
l’Associazione.
3.
Il Presidente convoca e
presiede l’Assemblea e
cura l’ordinato
svolgimento dei
lavori.
4.
Sottoscrive il verbale
dell’Assemblea e cura che
sia
custodito presso la sede
dell’Associazione, dove
può essere consultato dai
soci.
5.
Il Presidente può
delegare, ad uno o più
consiglieri, parte dei
suoi compiti in via
transitoria o
permanente.
Art.
25
(Durata
della
carica)
1.
|Il Presidente dura in
carica tre anni e può
essere rieletto.
Art.
26
(Vice
Presidente)
1.
In assenza del Presidente
le sue funzioni
vengono
esercitate dal Vice
Presidente.
Art.
27
(Segretario)
1.
Il Segretario pone in
essere le deliberazioni
dell’Assemblea e del
Consiglio
Direttivo.
2.
Per lo svolgimento dei
propri compiti può
avvalersi della
cooperazione dei Soci e,
su autorizzazione del
Consiglio Direttivo, della
collaborazione di
professionisti
di
provata competenza.
Art.
28
(Tesoriere)
1.
Il Tesoriere é
responsabile della
conduzione
economico-finanziaria
dell’Associazione,
nonché
delegato a gestire il
conto di credito
dell’Associazione
stessa.
2.
Viene
scelto
tra i Consiglieri e
nominato dal Consiglio
Direttivo al quale
riferisce ogni trimestre
circa la situazione
finanziaria.
Art.
29
(Collegio
dei
Revisori dei
Conti)
1.
L’Assemblea nomina ogni
tre anni il Collegio dei
Revisori dei Conti,
costituito dal Presidente
e da due Revisori.
2.
I1 Presidente dei Revisori
dei Conti partecipa, senza
diritto di voto, alle
riunioni del Comitato
Direttivo.
3.
I Revisori curano il
controllo delle spese,
sorvegliano la gestione
amministrativa
dell'Associazione e ne
riferiscono
all’Assemblea.
4.
I1 Collegio si riunisce
almeno due volte
all’anno.
Una di tali riunioni si
tiene nel mese che precede
quello in cui l’Assemblea
sarà chiamata ad approvare
il bilancio consuntivo e
preventivo
di
ogni esercizio.
Art.
30
(Patrimonio)
1.
I1 patrimonio
dell’Associazione é
costituito da:
a.
beni
immobili
e mobili;
b.
contributi;
c.
donazioni
e
lasciti;
d.
rimborsi;
e.
attività
di
carattere commerciale e
produttivo;
f.
ogni
altro
tipo di entrate.
Art.
31
(I
Beni)
1.
I beni dell’Associazione
sono
beni
immobili, beni registrati
mobili e beni
mobili.
2.
I beni immobili e i beni
registrati mobili possono
essere acquisiti
dall’Associazione, e sono
ad
essa
intestati.
3.
I beni immobili, i beni
registrati mobili,
nonché
i beni mobili che sono
collocati nella sede
dell’Associazione ed in
eventuali altre sedi sono
elencate nell'inventario,
che è depositato presso la
sede dell’Associazione, e
può essere consultato dai
Soci.
Art.
32
(Entrate)
1.
Le entrate
dell’Associazione sono
costituite:
a.
dalle
quote
associative versate dai
Soci all’atto
dell’iscrizione;
b.
dalle
quote
annuali;
c.
dai
contributi
straordinari, elargiti dai
Soci, o dalle persone
fisiche e giuridiche,
stabiliti dall’Assemblea
che ne determina
l'ammontare;
d.
dai
contributi
di singoli o di enti
pubblici o privati;
e.
dalle
donazioni,
erogazioni e lasciti di
singoli o Enti pubblici e
privati;
f.
dallo
svolgimento
delle attività previste
dal presente statuto,
dirette a finanziare le
attività
dell’Associazione;
g.
da
eventuali
contributi, rette, borse
di studio, concorsi,
rimborso spese, assegni,
premi, canoni, sussidi
anche di privati e di
pubbliche
amministrazioni;
h.
da
proventi
di sottoscrizioni,
manifestazioni ed altre
attività patrocinate,
promosse ed organizzate
dall’Associazione o da
altri in suo
favore;
i.
da
proventi
di eventuali gestioni
dirette od
indirette;
l.
da
ogni
altro provento a qualunque
titolo pervenuto;
m.
i
lasciti
testamentari sono
accettati, con beneficio
di inventario dalla
Assemblea, che delibera
sulla utilizzazione di
essi, in armonia con le
finalità statuarie
dell’Associazione;
n.
le
somme
versate per le tessere o
per le quote sociali non
sono in alcun caso
rimborsabili.
Art.
33
(Estinzione
dell'Associazione)
1.
L’Associazione si estingue
per deliberazione unanime
dell’Assemblea ovvero per
le cause previste dalla
legge.
Art.
34
(Devoluzione
dei
beni)
1.
In caso di scioglimento,
per qualunque causa,
l’Associazione ha
l’obbligo di devolvere il
suo patrimonio ad altre
organizzazioni non
lucrative
di
utilità sociale o a fini
di pubblica utilità,
sentito l’organismo di
controllo di cui
all’Art.
3, comma 190 della Legge
23 Dicembre 1996
n.662,
salvo diversa destinazione
imposta dalla
legge.
Art.
35
(Bilancio
consuntivo
e preventivo)
1.
Il bilancio
dell’Associazione è
annuale, e decorre dal
primo Gennaio
di
ogni anno.
2.
Il bilancio consuntivo
contiene tutte le entrate
e le spese
relative
al periodo di un
anno.
3.
Il bilancio preventivo
contiene le previsioni di
spesa e
di
entrata per l’esercizio
annuale successivo.
Art.
36
(Formazione
e
contenuto del
bilancio)
1.
Il bilancio consuntivo è
elaborato dal Consiglio
Direttivo che
comunque
può delegare per
l’elaborazione uno dei
Soci. Esso contiene i
singoli capitoli di spesa
e
di
entrata relativi al
periodo di un anno.
Dal bilancio
risultano
i beni, i contributi ed i
lasciti ricevuti.
2.
Il bilancio preventivo per
l’esercizio annuale
successivo è elaborato dal
Consiglio Direttivo che
comunque
può delegare per
l’elaborazione uno dei
Soci.
3.
Esso contiene, suddivisi
in singoli capitoli, le
previsioni delle spese e
delle entrate
relative
all’esercizio
annuale successivo.
Art.
37
(Approvazione
del
bilancio)
1.
Il bilancio consuntivo è
approvato dall’Assemblea,
con voto palese e con la
maggioranza dei due terzi
dei presenti entro quattro
mesi dalla chiusura
dell’anno cui si
riferisce.
2.
Il bilancio consuntivo è
depositato presso la sede
dell’Associazione entro 15
giorni prima della seduta,
e può essere consultato da
ogni socio.
3.
Il bilancio preventivo è
approvato dall’Assemblea,
nella stessa seduta, con
voto palese e con la
maggioranza dei due terzi
dei presenti.
4.
Il bilancio preventivo è
depositato presso la sede
della
Associazione entro
quindici giorni prima
della seduta, e può essere
consultato da ogni
socio.
Art.
38
(Deliberazione
delle
convenzioni)
1.
Le convenzioni tra
l’Associazione ed altri
enti e soggetti sono
deliberate
dall’Assemblea, con la
maggioranza dei due terzi
dei presenti.
2.
Copia
di
ogni convenzione è
custodita, a cura del
Presidente, nella sede
dell’Associazione.
Art.
39
(Stipulazione
della
convenzione)
1.
La convenzione è stipulata
dal Presidente
dell'Associazione.
Art.
40
(Attuazione
delle
convenzioni)
1.
Il Consiglio Direttivo
decide sulle modalità
di
attuazione della
convenzione.
Art
41
(Dipendenti)
1.
L’Associazione può
assumere dei dipendenti,
nei limiti necessari
alla
attuazione dei singoli
progetti.
2.
I rapporti tra
l’Associazione ed i
dipendenti sono
disciplinati dalla legge e
dal contratto collettivo
di lavoro relativo ad ogni
categoria
di
operatori assunti.
3.
I dipendenti sono, ai
sensi di legge e di
regolamento, assicurati
contro le malattie,
infortunio, e per
la
responsabilità civile
verso terzi.
Art.
42
(Collaboratori
di
lavoro
autonomo)
1.
L’Associazione, per
sopperire a specifiche
esigenze, può giovarsi
dell'opera di
collaboratori
di
lavoro autonomo.
2.
I rapporti tra
l’Associazione ed i
collaboratori di lavoro
autonomo sono disciplinati
dalla legge e dal
contratto |collettivo di
lavoro delle singole
categorie.
3.
I collaboratori di lavoro
autonomo sono, ai sensi di
legge e di regolamento
assicurati contro le
malattie, infortunio e per
la
responsabilità civile
verso terzi.
Art.
43
(Responsabilità
ed assicurazione dei
Soci)
1.
I Soci dell’Associazione
sono assicurati per
malattie, infortunio, e
per la
responsabilità civile
verso terzi.
Art.
44
(Responsabilità
dell’Associazione)
1.
L’Associazione risponde,
con le proprie risorse
economiche e con i
propri
beni, dei danni causati
per inosservanza delle
convenzioni e dei
contratti
stipulati.
Art.
45
(Assicurazioni
dell’Associazione)
1.
L’Associazione può
assicurarsi per i danni
derivanti da
responsabilità
contrattuale ed extra
contrattuale
della
Associazione
stessa.
Art.
46
(Rapporti
con
enti e soggetti
privati)
1.
L’associazione coopera con
altri soggetti privati per
lo svolgimento delle
finalità sociali, civili,
culturali e di
solidarietà.
Art.
47
(Rapporti
con
enti e soggetti
pubblici)
1.
L’Associazione partecipa e
collabora con soggetti ed
enti pubblici per la
realizzazione
delle finalità sociali,
civili, culturali e di
solidarietà.
Art.
48
(Esercizio
Sociale)
1.
L’Esercizio Sociale si
chiude al trentuno
Dicembre
di
ogni anno, e verrà
approvato dall’Assemblea
Ordinaria dei Soci.
Art.
49
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